LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 82/5154 presentato il 30 aprile 1982 (avverso: s/rif su i.rimb. Ilor - 78(Compreso)80) da: Panerai Massimo, residente a Prato in via F. Ferrucci, 329, contro l'Intendenza di finanza di Firenze. Con ricorso presentato il 30 aprile 1982, Massimo Panerai ricorreva contro il silenzio rifiuto dell'Intendenza di finanza in ordine alla sua istanza di rimborso di somme corrisposte in sede di autotassazione a fini Ilor esponendo che a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 42 del 1980 egli aveva diritto al rimborso delle somme pagate sul reddito di collaboratore di impresa familiare, nel quale la componente patrimoniale deve considerarsi inesistente. Chiedeva pertanto in via principale ordinarsi il rimborso delle somme di L. 4.512.000; in subordine sollevarsi questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, in relazione all'art. 53 della Costituzione. A sua volta l'Intendenza di finanza con nota del 20 febbraio 1992 si opponeva alla domanda, osservando che il reddito dell'impresa familiare non puo' considerarsi che reddito della medesima specie anche per la parte imputabile ai collaboratori, secondo il testuale disposto dell'art. 5 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e rimane pienamente soggetto ad Ilor. Faceva ancora notare l'Intendenza di finanza che a suo avviso non introduceva modifiche nei riguardi della ricorrente l'intervento dell'art. 115 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che aveva escluso dall'imposta i redditi delle imprese familiari imputati ai familiari collaboratori, neppure alla luce del disposto dell'art. 36 del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, che aveva esteso le disposizioni del testo unico (quindi anche l'art. 115) ai periodi d'imposta antecedenti, a condizione che "le relative dichiarazioni risultassero ad esse conformi". Affermava l'Intendenza di finanza che la disposizione dell'art. 36 deve essere intesa nel senso ch'essa stabilisce una causa di non punibilita' dei comportamenti che risultano ora conformi alla nuova normativa, non gia' come una disposizione transitoria di applicabilita' del testo unico a tutti i rapporti pendenti, ostandovi il generale principio di irretroattivita' della legge. Concludeva pertanto per il rigetto del ricorso. Rileva la commissione che questione preliminare nel caso di specie e' quella di accertare se il rapporto tributario fosse gia' definitivo all'atto dell'intervento della sentenza della Corte costituzionale n. 42 del 28 marzo 1982. Dispone difatti l'art. 36 del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, che restano in ogni caso fermi gli accertamenti e le liquidazioni di imposta divenuti definitivi. Risulta dal ricorso che i versamenti Ilor relativi ai redditi dell'anno 1980 di cui la parte chiede il rimborso vennero effettuati in data 1 dicembre 1980, l'acconto di L. 922.000 e in data 27 maggio 1981 il saldo di L. 2.565.000.