LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
    Ha  emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 82/5154 presentato
 il 30 aprile 1982 (avverso: s/rif su i.rimb. Ilor  -  78(Compreso)80)
 da:  Panerai  Massimo,  residente  a  Prato  in via F. Ferrucci, 329,
 contro l'Intendenza di finanza di Firenze.
    Con  ricorso  presentato  il  30  aprile  1982,  Massimo   Panerai
 ricorreva  contro  il  silenzio rifiuto dell'Intendenza di finanza in
 ordine alla sua istanza di rimborso di somme corrisposte in  sede  di
 autotassazione  a  fini  Ilor  esponendo che a seguito della sentenza
 della Corte costituzionale n. 42  del  1980  egli  aveva  diritto  al
 rimborso  delle  somme pagate sul reddito di collaboratore di impresa
 familiare, nel quale la  componente  patrimoniale  deve  considerarsi
 inesistente.   Chiedeva  pertanto  in  via  principale  ordinarsi  il
 rimborso  delle  somme  di  L.  4.512.000;  in  subordine  sollevarsi
 questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 29
 settembre 1973, n. 599, in relazione all'art. 53 della Costituzione.
    A sua volta l'Intendenza di finanza con nota del 20 febbraio  1992
 si  opponeva  alla  domanda,  osservando  che il reddito dell'impresa
 familiare non puo' considerarsi che  reddito  della  medesima  specie
 anche  per  la parte imputabile ai collaboratori, secondo il testuale
 disposto dell'art. 5 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597,  e  rimane
 pienamente  soggetto  ad  Ilor.  Faceva ancora notare l'Intendenza di
 finanza che a suo avviso non introduceva modifiche nei riguardi della
 ricorrente l'intervento dell'art. 115 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n.
 917, che aveva escluso dall'imposta i redditi delle imprese familiari
 imputati ai familiari collaboratori, neppure alla luce  del  disposto
 dell'art.  36  del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, che aveva esteso le
 disposizioni del testo unico (quindi anche  l'art.  115)  ai  periodi
 d'imposta  antecedenti,  a  condizione che "le relative dichiarazioni
 risultassero ad esse conformi". Affermava l'Intendenza di finanza che
 la disposizione dell'art. 36 deve essere  intesa  nel  senso  ch'essa
 stabilisce  una  causa  di  non  punibilita'  dei  comportamenti  che
 risultano ora conformi  alla  nuova  normativa,  non  gia'  come  una
 disposizione  transitoria di applicabilita' del testo unico a tutti i
 rapporti   pendenti,   ostandovi    il    generale    principio    di
 irretroattivita'  della legge. Concludeva pertanto per il rigetto del
 ricorso.
    Rileva la commissione che questione preliminare nel caso di specie
 e'  quella  di  accertare  se  il  rapporto  tributario  fosse   gia'
 definitivo   all'atto  dell'intervento  della  sentenza  della  Corte
 costituzionale n. 42 del 28 marzo 1982. Dispone difatti l'art. 36 del
 d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, che restano in  ogni  caso  fermi  gli
 accertamenti  e  le  liquidazioni  di  imposta  divenuti  definitivi.
 Risulta dal  ricorso  che  i  versamenti  Ilor  relativi  ai  redditi
 dell'anno  1980 di cui la parte chiede il rimborso vennero effettuati
 in data 1› dicembre 1980, l'acconto di L. 922.000 e in data 27 maggio
 1981 il saldo di L. 2.565.000.